Con la risposta a interpello n. 52 del 25 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti definitivi sul trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro, di una scrittura privata non autenticata avente ad oggetto il riconoscimento unilaterale di un debito di € 75.000, derivante da una precedente dazione di denaro per l’acquisto di un immobile già regolarmente rogitato e registrato.
L’istante chiedeva conferma che tale atto, di natura meramente ricognitiva e privo di effetti innovativi o traslativi, fosse soggetto all’imposta di registro in misura fissa di € 200 esclusivamente in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 della Tariffa, Parte II, allegata al T.U.R. (d.P.R. n. 131/1986).
Ricognizione di debito e imposta di registro: cosa chiarisce l’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha risposto affermativamente, allineandosi ai principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7682/2023. La Suprema Corte aveva chiarito che la ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. costituisce una dichiarazione di scienza e non una fonte autonoma di obbligazione: non producendo alcuna variazione quantitativa o qualitativa alla sfera patrimoniale delle parti, l’atto è privo di contenuto patrimoniale proprio e non rientra tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso.
Quando la ricognizione di debito paga l’imposta fissa di 200 euro
Ne consegue che l’imposta di registro è dovuta nella misura fissa di € 200 sia in caso d’uso sia nell’ipotesi di registrazione volontaria.
Ricognizione di debito: quando si applica l’imposta proporzionale dell’1%
L’Agenzia precisa, tuttavia, che tale regime agevolato si applica esclusivamente agli atti che abbiano reale e sola natura ricognitiva: laddove la scrittura, al di là della denominazione formale utilizzata dalle parti, producesse effetti modificativi della situazione giuridica preesistente ovvero celasse nuove pattuizioni o nuove dazioni di denaro, tornerebbe applicabile l’imposta proporzionale dell’1%.
Il provvedimento riveste particolare interesse per l’attività notarile, in quanto consolida la prassi interpretativa in materia di atti dichiarativi di riconoscimento del debito, con riflessi diretti sulla consulenza da rendere alla clientela in sede di definizione e documentazione di rapporti obbligatori preesistenti.
Per qualsiasi chiarimento sulla riforma o per una consulenza relativa a immobili di provenienza donativa o successoria, lo studio è a disposizione.
Fonti: Documento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate; GiuriCivile.it — articolo di commento “La tassazione della ricognizione di debito – Commento alla Risposta dell’AdE n. 52/2026” di Giovanni Gambino, pubblicato il 4 marzo 2026; Ipsoa.it (25 feb. 2026); QuotidianoPiù (25 feb. 2026); Dominici & Associati (26 feb. 2026); ODCEC Torino (circolare del 25 feb. 2026).
