Con la nota prot. n. 5003 del 27 marzo 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che la domanda di iscrizione al RUNTS può essere presentata anche da un soggetto terzo delegato dal legale rappresentante dell’ETS. La novità, introdotta dalla legge n. 104 del 4 luglio 2024 e recepita dal DM 2/2026, riguarda tutti gli enti del Terzo settore e mira ad alleggerire gli oneri amministrativi a carico di enti e amministratori.
Il quadro normativo
L’articolo 4, comma 1, lettera i) della legge 4 luglio 2024, n. 104 ha modificato l’articolo 47, comma 1 del Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017), introducendo la possibilità che la domanda di iscrizione al RUNTS sia presentata non solo dal legale rappresentante dell’ente, ma anche da un soggetto terzo delegato ovvero dal referente della rete associativa cui l’ETS eventualmente aderisce. La previsione e stata recepita con le modifiche apportate al D.M. n. 106/2020 mediante il recente DM 2/2026, che ha introdotto il comma 2-bis all’articolo 8 e il comma 6 all’articolo 20.
La ratio della norma risponde all’esigenza di alleggerire gli oneri amministrativi a carico sia del legale rappresentante sia degli amministratori dell’ente, con particolare riguardo all’aggiornamento degli elementi informativi e documentali sul Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
Sul piano della responsabilità, il Ministero precisa che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 48, comma 3 del Codice – che richiama l’articolo 2630 del codice civile – rimane in capo agli amministratori dell’ente e non si estende al delegato. Qualora il delegato non rispetti le tempistiche di legge, il suo inadempimento potrà rilevare esclusivamente come violazione degli obblighi derivanti dal rapporto privatistico di mandato, con possibilità per l’ente di rivalersi nei confronti del soggetto inadempiente. Trova applicazione il principio di tipicità dell’illecito amministrativo di cui all’articolo 1 della legge n. 689/1981.
Impatto pratico per imprese e persone fisiche
Per tutti gli ETS – associazioni di promozione sociale (APS), organizzazioni di volontariato (ODV), fondazioni, imprese sociali e gli altri enti del Terzo settore – la nuova disciplina consente di avvalersi di professionisti abilitati (notai, commercialisti, avvocati) o delle reti associative di appartenenza per il deposito degli atti costitutivi, delle modifiche statutarie e degli aggiornamenti al RUNTS. Questo rappresenta un significativo snellimento procedurale, in particolare per gli enti di minori dimensioni privi di strutture amministrative adeguate.
Per i singoli componenti degli organi amministrativi, il dato di maggior rilievo e la conferma che la responsabilità per gli adempimenti RUNTS resta personalmente in capo agli amministratori: la delega al terzo non trasferisce la responsabilità sanzionatoria. Gli amministratori devono pertanto vigilare sull’operato del delegato, impartendo istruzioni precise e tempestive per il rispetto delle scadenze previste dall’articolo 48 del Codice.
La nota ministeriale n. 5003/2026 si inserisce in un quadro interpretativo più ampio, che affronta anche ulteriori aspetti di governance degli ETS: dall’inammissibilità delle clausole statutarie che precludano totalmente l’esame dei libri sociali (art. 15, comma 3 CTS), alla possibilità per tutti gli ETS diversi dalle ODV di remunerare i componenti dell’organo di amministrazione, fino alle regole sulla nomina di componenti supplenti nell’organo di controllo e sulla relativa iscrizione al RUNTS.
Il commento dello Studio
La nota prot. n. 5003/2026 del Ministero del Lavoro costituisce un prezioso strumento interpretativo per tutti gli operatori del Terzo settore. In ambito notarile, l’introduzione della figura del delegato per gli adempimenti RUNTS apre prospettive operative di particolare interesse: lo studio notarile potrà assistere gli ETS clienti non solo nella redazione e stipula degli atti costitutivi e delle modifiche statutarie, ma anche nella fase successiva del deposito telematico al Registro, garantendo continuità e completezza dell’assistenza professionale lungo l’intero ciclo di vita dell’ente.
Si raccomanda agli ETS di verificare che i propri statuti siano conformi alle indicazioni ministeriali – in particolare con riguardo all’accesso ai libri sociali, alla remunerazione degli amministratori e all’eventuale previsione di componenti supplenti nell’organo di controllo – cogliendo l’occasione per i necessari adeguamenti statutari da formalizzare in sede notarile.
Il presente contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere professionale. Per una consulenza personalizzata, si invita a contattare lo Studio Notaio Paola Casali di Milano al seguente link.
